Art. 8.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, concernente la velocità).

      1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Velocità e obblighi di prudenza nel comportamento»;

          b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non provochi danni»;

          c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.
      2-ter. Gli sciatori che non hanno una adeguata padronanza della tecnica sciistica non possono accedere alle piste classificate come difficili».